Mobilità sostenibile e nuova sede Regione Abruzzo
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Pescara – E’ del 12 maggio del 2021 il Decreto n. 179 (Modalità attuative delle disposizioni relative alla figura del mobility manager) tra gli attuali MASE e MIT che disciplina la materia del Mobility Management; riafferma quanto già stabilito da una precedente norma del 1998 (Decreto 27/3/1998), ridefinisce le soglie dell’obbligo della nomina della figura del mobility manager e ricorda l’obbligo di predisporre alla fine di ogni anno il Piano di Spostamenti Casa Lavoro (PSCL) e di sottoporlo all’ufficio comunale di riferimento.
Così recita l’art. 1 del richiamato decreto: “Il presente decreto è finalizzato a consentire la riduzione strutturale e permanente dell’impatto ambientale derivante dal traffico veicolare privato nelle aree urbane e metropolitane, promuovendo la realizzazione di interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilità delle persone che consentano la riduzione dell’uso del veicolo privato individuale a motore negli spostamenti sistematici casa-lavoro e favoriscano il decongestionamento del traffico veicolare”.
Questo è il principio guida a cui deve ispirarsi l’azione del mobility manager la cui nomina è obbligatoria per aziende e pubbliche amministrazioni che abbiano più di 100 dipendenti in Comuni con più di 50 mila abitanti, e che devono dotarsi di un PSCL entro la fine di ogni anno.
In particolare la norma vigente prevede che i soggetti sopra richiamati individuino al loro interno la figura del mobility manager “aziendale” e che l’ente locale di riferimento, il Comune, nomini il mobility manager di “area” con funzioni di coordinamento. Al suddetto deve essere sottoposto ogni anno il PSCL per la relativa approvazione.
La Regione Abruzzo è obbligata ad adempiere nel senso indicato qualora superi, e di certo la supera, la soglia dei 100 dipendenti per una o più sedi.
La prevista realizzazione della nuova sede dell’Ente nel centro di Pescara, nell’area del cd Parco Centrale, contempla anche la realizzazione di diverse centinaia parcheggi di servizio. Dovendosi l’opera ancora da realizzare, ciò potrebbe dare luogo ad un curioso corto circuito con la normativa richiamata che la Regione stessa è chiamata ad attuare, che promuove “la riduzione dell’uso del veicolo privato individuale a motore negli spostamenti sistematici casa-lavoro per favorire il decongestionamento del traffico veicolare“.
Si prospetterebbe una situazione paradossale: da una parte agevolare gli spostamenti con l’auto privata con la realizzazione di parcheggi, dall’altra affidare al Mobility Manager la predisposizione di PSCL, da adottare da parte dell’Ente, con obiettivo la riduzione degli spostamenti con un “veicolo privato a motore” (termico o elettrico che sia!).
Ma queste considerazioni valgono ovviamente anche se la sede venisse prevista all’esterno della città: per cui qualunque sia la location prescelta, la componente “mobilità” non può assolutamente essere trascurata, se non valutata prima di ogni altro impatto sul territorio.
Non ultimo è utile il richiamo al comma 3 dell’art. 5 della Legge Regionale n. 13 del 25 marzo del 2013: “Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica“, che recita: “Nel quadro delle indicazioni del Piano regionale della mobilità e dei trasporti e dei relativi piani di attuazione, una quota non inferiore al dieci per cento dei posti auto previsti, adeguatamente attrezzata, è riservata al parcheggio di biciclette“. Il che significa che se si realizzassero 100 posti auto il 10% di questi, cioè 10 posti auto, andrebbero alle bici e il resto alle auto: 10 posti auto possono ospitare 100 bici.